E' lecito fotografare le persone in pubblico?
Inviato: lun gen 22, 2007 1:53 pm
Solo un quadretto indicativo che non pone alcuna certezza, un passo della mia tesi già riportato e un’ulteriore aggiunta.
Chi ne sa di più si faccia avanti!
Ciao!
Ultimissimo aspetto da considerare riguarda il seguente quesito: è lecita la semplice esecuzione fotografica di un ritratto ad un privato?
Finora abbiamo sempre parlato di divulgazione delle immagini, ma non si è fatto alcun cenno all’eventuale esistenza di un divieto di fotografare le persone.
Al di là di alcune specifiche restrizioni alla libertà di eseguire riprese (soprattutto in relazione ad obiettivi militari, di materiali bellici e proprietà di Esercito, Marina, Aeronautica ecc… , e dei loro appartenenti in servizio ) sembra che la legge non contempli alcun divieto in proposito . Sarà ovviamente necessario che il comportamento non arrechi disturbo al prossimo e potranno anche essere posti limiti alla realizzazione di riprese fotografiche in considerazione di altre esigenze , ma la situazione, almeno da questo punto di vista, sembra essere decisamente favorevole ai fotografi.
Tuttavia, all’interno di un’inchiesta condotta presso i Questori d’Italia, sotto la vigenza del T.U. di Pubblica Sicurezza, veniva data alla nostra domanda una risposta in favore del divieto di ritratti senza il preventivo consenso delle persone interessate : “Questa è una norma residua di una circolare emessa in tempo di guerra, e poi mai ritirata: si trattava di impedire lo spreco di pellicola e di evitare che venissero infastidite le signore per bene sulla spiaggia che, ignare, venivano ritratte accanto ad aitanti signori”.
Sebbene all’interno dell’articolo venga affermata la libertà dei Questori, in forza dell’art. 9 T.U., di dare applicazione al citato divieto, tale situazione non sembra più avere alcuna rilevanza, ed ho voluto citarla solo come precedente storico e a titolo di pura curiosità. E’ bene però avvertire che le garanzie operanti sul piano legislativo non sono ovviamente idonee a garantire l’incolumità del fotografo nelle ipotesi in cui venisse sorpreso ad effettuare riprese di questo tipo. In periodi caratterizzati da diffusi fenomeni di perversione (vedi pedofilia), si è assistito ad episodi di quasi linciaggio a carico di fotografi rei di aver puntato i loro apparecchi su dei bambini (talvolta figli dello stesso fotografo) .
Esclusi comunque fenomeni per così dire “patologici”, bisogna aggiungere che la situazione, però, per mantenere il suo ambito di liceità, è necessario che si riferisca ad una ripresa avvenuta in luogo pubblico. Anzi, se la ripresa fosse avvenuta durante una manifestazione pubblica, sarebbe addirittura consentita la divulgazione dell’immagine anche se al suo interno (il soggetto dunque deve essere la manifestazione stessa e la persona non deve essere isolata dal contesto) si fosse svolto un episodio di vita privata (ad es. una coppia intenta a scambiarsi effusioni). Se, al contrario, il fotografo si procurasse illecitamente immagini attinenti alla vita privata e svoltisi in ambiti privati, potrebbe addirittura veder integrata, a suo danno, la fattispecie dell’art. 615 bis del codice penale (“Interferenze illecite nella vita privata”). Quest’ultimo, infatti, non si riferisce all’ipotesi della divulgazione, ma tratta la fattispecie, per così dire antecedente, in cui qualcuno “si procura indebitamente notizie o immagini”.
Sopra ho fatto riferimento alla necessità che il comportamento non arrechi disturbo al prossimo.
Se è infatti vero che non esistono disposizioni precise volte a sanzionare il semplice atto di fotografare, è anche vero che nel sistema sono rintracciabili norme che indirettamente vengono a porsi come limite.
Una di queste è l’ Articolo 660 del codice penale.
Molestia o disturbo alle persone. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestie o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a € 516,46.
La Corte di Cassazione ha più volte affermato che per petulanza si intende un modo di agire pressante, indiscreto ed impertinente che sgradevolmente interferisce nella sfera della libertà e della quiete di altre persone, determinando l’astratta potenzialità della reazione di queste.
Riporto le parole di un avvocato esperto in materia, nate dalla richiesta di delucidazioni avanzata da un fotografo.
La domanda: è veramente proibito fotografare la gente in spiaggia, tenendo presente che né le signore sarebbero state riconoscibili, essendo fotografate di schiena, né l’immagine poteva essere considerata immorale essendo coperte da un pezzo, seppure ridottissimo, di costume?
Ecco la risposta: “Personalmente ritengo che non esista alcun divieto specifico di fotografare un ambiente pubblico nel suo complesso ove si trovino anche persone. Consiglierei tuttavia di non puntare l’obiettivo specificamente su una persona, magari con insistenza e petulanza, per evitare che questa possa dolersene e protestare.
Lei potrà obiettare che fotografava solo delle forme senza che queste avessero il sembiante di appartenere a delle persone specifiche ma, escludendo qualsiasi rilievo inutile di carattere immorale o meno, non si può porre in dubbio che, secondo il già citato articolo 660, lei teneva “un comportamento indiscreto e impertinente” che interferiva nella sfera privata e nella quiete di persone e che perciò “poteva determinare la astratta potenzialità della reazione”.
È anche vero che purtroppo non esiste un criterio preventivamente misurabile dei limiti del comportamento delle persone in pubblico in relazione all’ambiente, al costume e alle abitudini.
Chi ne sa di più si faccia avanti!
Ciao!
Ultimissimo aspetto da considerare riguarda il seguente quesito: è lecita la semplice esecuzione fotografica di un ritratto ad un privato?
Finora abbiamo sempre parlato di divulgazione delle immagini, ma non si è fatto alcun cenno all’eventuale esistenza di un divieto di fotografare le persone.
Al di là di alcune specifiche restrizioni alla libertà di eseguire riprese (soprattutto in relazione ad obiettivi militari, di materiali bellici e proprietà di Esercito, Marina, Aeronautica ecc… , e dei loro appartenenti in servizio ) sembra che la legge non contempli alcun divieto in proposito . Sarà ovviamente necessario che il comportamento non arrechi disturbo al prossimo e potranno anche essere posti limiti alla realizzazione di riprese fotografiche in considerazione di altre esigenze , ma la situazione, almeno da questo punto di vista, sembra essere decisamente favorevole ai fotografi.
Tuttavia, all’interno di un’inchiesta condotta presso i Questori d’Italia, sotto la vigenza del T.U. di Pubblica Sicurezza, veniva data alla nostra domanda una risposta in favore del divieto di ritratti senza il preventivo consenso delle persone interessate : “Questa è una norma residua di una circolare emessa in tempo di guerra, e poi mai ritirata: si trattava di impedire lo spreco di pellicola e di evitare che venissero infastidite le signore per bene sulla spiaggia che, ignare, venivano ritratte accanto ad aitanti signori”.
Sebbene all’interno dell’articolo venga affermata la libertà dei Questori, in forza dell’art. 9 T.U., di dare applicazione al citato divieto, tale situazione non sembra più avere alcuna rilevanza, ed ho voluto citarla solo come precedente storico e a titolo di pura curiosità. E’ bene però avvertire che le garanzie operanti sul piano legislativo non sono ovviamente idonee a garantire l’incolumità del fotografo nelle ipotesi in cui venisse sorpreso ad effettuare riprese di questo tipo. In periodi caratterizzati da diffusi fenomeni di perversione (vedi pedofilia), si è assistito ad episodi di quasi linciaggio a carico di fotografi rei di aver puntato i loro apparecchi su dei bambini (talvolta figli dello stesso fotografo) .
Esclusi comunque fenomeni per così dire “patologici”, bisogna aggiungere che la situazione, però, per mantenere il suo ambito di liceità, è necessario che si riferisca ad una ripresa avvenuta in luogo pubblico. Anzi, se la ripresa fosse avvenuta durante una manifestazione pubblica, sarebbe addirittura consentita la divulgazione dell’immagine anche se al suo interno (il soggetto dunque deve essere la manifestazione stessa e la persona non deve essere isolata dal contesto) si fosse svolto un episodio di vita privata (ad es. una coppia intenta a scambiarsi effusioni). Se, al contrario, il fotografo si procurasse illecitamente immagini attinenti alla vita privata e svoltisi in ambiti privati, potrebbe addirittura veder integrata, a suo danno, la fattispecie dell’art. 615 bis del codice penale (“Interferenze illecite nella vita privata”). Quest’ultimo, infatti, non si riferisce all’ipotesi della divulgazione, ma tratta la fattispecie, per così dire antecedente, in cui qualcuno “si procura indebitamente notizie o immagini”.
Sopra ho fatto riferimento alla necessità che il comportamento non arrechi disturbo al prossimo.
Se è infatti vero che non esistono disposizioni precise volte a sanzionare il semplice atto di fotografare, è anche vero che nel sistema sono rintracciabili norme che indirettamente vengono a porsi come limite.
Una di queste è l’ Articolo 660 del codice penale.
Molestia o disturbo alle persone. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestie o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a € 516,46.
La Corte di Cassazione ha più volte affermato che per petulanza si intende un modo di agire pressante, indiscreto ed impertinente che sgradevolmente interferisce nella sfera della libertà e della quiete di altre persone, determinando l’astratta potenzialità della reazione di queste.
Riporto le parole di un avvocato esperto in materia, nate dalla richiesta di delucidazioni avanzata da un fotografo.
La domanda: è veramente proibito fotografare la gente in spiaggia, tenendo presente che né le signore sarebbero state riconoscibili, essendo fotografate di schiena, né l’immagine poteva essere considerata immorale essendo coperte da un pezzo, seppure ridottissimo, di costume?
Ecco la risposta: “Personalmente ritengo che non esista alcun divieto specifico di fotografare un ambiente pubblico nel suo complesso ove si trovino anche persone. Consiglierei tuttavia di non puntare l’obiettivo specificamente su una persona, magari con insistenza e petulanza, per evitare che questa possa dolersene e protestare.
Lei potrà obiettare che fotografava solo delle forme senza che queste avessero il sembiante di appartenere a delle persone specifiche ma, escludendo qualsiasi rilievo inutile di carattere immorale o meno, non si può porre in dubbio che, secondo il già citato articolo 660, lei teneva “un comportamento indiscreto e impertinente” che interferiva nella sfera privata e nella quiete di persone e che perciò “poteva determinare la astratta potenzialità della reazione”.
È anche vero che purtroppo non esiste un criterio preventivamente misurabile dei limiti del comportamento delle persone in pubblico in relazione all’ambiente, al costume e alle abitudini.